Un freno alle demolizioni
per i sottotetti resi abitabili
No alla demolizione dei locali realizzati nel sottotetto con destinazione residenziale. A salvare i locali sono le «tolleranze costruttive» introdotte in piena emergenza sanitaria da Covid-19 dal dl semplificazioni (dl 76/20). La carente istruttoria condotta dal Comune impedisce di accertare se lo scostamento dei parametri edilizi sia superiore alla soglia del 2 % rispetto al titolo edilizio: sotto l’asticella, infatti, è esclusa la violazione. È quanto emerge dalla sentenza 3192/21, pubblicata dalla sezione seconda quater del Tar Lazio. La domanda del proprietario dell’immobile è accolta perché dal provvedimento dell’amministrazione non si evince con chiarezza l’esatto regime urbanistico dell’area oltre che l’effettiva destinazione d’uso dei locali «incriminati»: nel mirino dell’ente locale è finita anche la cantina. Il punto è che l’articolo 34 bis introdotto nel testo unico dell’edilizia dal decreto legge 76/2020 inserisce la fascia di tolleranza del 2 % per altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro elemento rilevante nelle singole unità immobiliari. Analogamente costituiscono tolleranze esecutive le eventuali difformità di minima entità che si determinano durante i lavori per l’attuazione dei titoli edilizi, a patto che non si tratti di immobili vincolati, non sussistano violazioni urbanistiche e non mettano a rischio l’agibilità dello stabile: si tratta, ad esempio, di irregolarità geometriche, modifiche alle finiture, diversa collocazione di impianti e opere interne rispetto al progetto. Quanto alla cantina, poi, le modeste dimensioni non consentono di escludere che il locale abbia natura di pertinenza. La qualifica di pertinenza urbanistico/edilizia è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un’opera principale: ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili.
fonte italiaoggi

